Il Tar di Palermo, uniformandosi ad un analogo orientamento dei Tar Lombardia, Piemonte e Lazio, ha accolto il ricorso di una cittadina nigeriana contro il silenzio serbato dalla Questura sulla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi umanitari, essendo affetta da sindrome HIV e come tale bisognosa di cure anti-retrovirali, attualmente prestate in Italia e non somministrabili nel Paese d’origine.
Per i giudici la Questura ha errato nel non adottare una decisione sulla richiesta in quanto, anche se l’art. 35, comma 3, del testo unico immigrazione che disciplina la “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale” non contempla espressamente una tipologia di permesso di soggiorno per motivi umanitari o di salute (cosa che invece fa il successivo art. 36, in base al quale “lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno…”), limitandosi a stabilire un diritto di permanenza sul territorio dello Stato per le cure “urgenti” o “essenziali”, tuttavia, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, lo straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, ha diritto di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, un permesso temporaneo di soggiorno idoneo a regolarizzare la sua situazione.