Sanatoria 2009 - A Verona i truffati avranno un permesso per protezione sociale (ex art 18 TU)
a cura dell’Avv. Roberto Malesani
Un grosso passo in avanti per i migranti vittime a Verona delle c.d. truffe della sanatoria 2009/2010. Si apre infatti la concreta possibilità di ottenere un permesso per protezione sociale ai sensi dell’art 18 T.U. Immigrazione, permesso che permette di esercitare attività lavorativa e che è poi convertibile in permesso per lavoro. A questa svolta – per molti versi unica in Italia- si è giunti dopo settimane di mobilitazione di piazza di alcune centinai di migranti veronesi, coordinati da Cittadinanza Globale e sostenuti dal Sindacato ADL USB, e dopo un confronto pubblico con la Procura della Repubblica di Verona e con la Questura.
Ma vediamo nel dettaglio la vicenda nelle sue premesse e negli aspetti tecnico giuridici.
Come è purtroppo ben noto, ancora una volta, nell’ambito della procedura di regolarizzazione di cittadini stranieri prevista dalla legge 102/2009 - che più precisamente si connota come procedura di emersione del lavoro nero - si sono in tutta Italia verificati fatti di tipo criminale, posti in essere da organizzazioni o singoli cittadini, per lucrare denaro ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in cambio della presentazione della domanda di emersione; domanda di emersione di solito del tutto falsa, costruita a tavolino con documentazione ad hoc, oppure priva sin dall’inizio dei requisiti richiesti dalla legge.
Ebbene, a Verona, alcune centinai di cittadini stranieri hanno senza paura presentato denunce circostanziate alla Procura della Repubblica, rendendosi disponibili a confermare testimonialmente i fatti, e infatti indagini sono già in corso da tempo.
La fattispecie criminosa che è stata ipotizzata dalla Procura di Verona, e che ci trova consenzienti, è quella prevista dall’art 12 comma 5 del T.U. Immigrazione, che punisce “…chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e’ commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà.”
Dal confronto con il Procuratore Capo della Repubblica di Verona, che ha valutato positivamente e fatto proprie le posizioni dei migranti, è emerso:
1. I migranti sfruttati verranno, salvo evidenze singole diverse, considerati parti offese nei procedimenti penali instaurati o instaurandi, in quanto vittime di grave sfruttamento. A questo riguardo sono state tenute in particolare considerazione anche le argomentazioni della circolare 4 agosto 2007 del Ministro dell’Interno Giuliano Amato, la quale invitava le Amministrazioni a trovare soluzioni che, all’interno del T.U. Immigrazione, permettessero la regolarizzazione del cittadino straniero vittima di sfruttamento nei luoghi di lavoro e/o di lavoro nero; queste argomentazioni sono state peraltro confermate dalla Direttiva CE 52/2009, sia pure non recepita dallo Stato Italiano.
Si è quindi convenuto, anche alla luce di tali argomentazioni, che la sfera della tutela prevista dell’art 18 T.U. Immigrazione potesse essere estesa a tutte le forme di sfruttamento lavorativo e non solo ai casi di sfruttamento di carattere sessuale della vittima.
Pertanto l’art. 18 diventa lo strumento tipico di tutela di tali situazioni e di cui la Direttiva 52/09 invita gli Stati membri a dotarsi.
2. Conseguentemente, a fronte di istanze ad hoc che sono in corso di presentazione, il Procuratore di Verona darà parere favorevole al rilascio, da parte della Questura, di permessi per protezione sociale, come appunto previsto dall’art 18 T.U. Immigrazione, che permetteranno ai lavoratori sfruttati di lavorare e poi di convertire il premesso in uno per lavoro.
Si tratta di una interpretazione innovativa del disposto dell’art. 18 T.U. Immigrazione che, sull’onda delle lotte dei migranti, mette a punto un prezioso strumento giuridico che andrebbe applicato su larga scala, in tutti casi di sfruttamento, come peraltro prevede la Direttiva europea citata.
[venerdì 29 ottobre 2010]