Programma Educazione alla Pace presentato da Tindara Ignazzitto - Consulta per la Pace di Palermo

Programma di Educazione alla Pace - TPRF

lunedì 28 settembre 2009

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro: sentenza del TAR del Lazio

Con sentenza n. 1206 del 6 febbraio 2009, la seconda Sezione quater del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, ha accolto il ricorso di una cittadina indiana contro la questura di Roma che aveva respinto l’istanza con la quale la ricorrente aveva chiesto che il permesso di soggiorno per motivi religiosi venisse convertito in permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato. La donna era entrata regolarmente in Italia con il visto per motivi religiosi, ma successivamente aveva ottenuto la dispensa dai voti, ragione per cui aveva presentato la richiesta di conversione del suo permesso in permesso per ragioni di lavoro dal momento che da sempre svolgeva l’attività di infermiera con regolari contratti presso strutture private. Per la questura, però, il nuovo permesso di soggiorno non poteva essere rilasciato perché il permesso per motivi religiosi non rientrava tra quelli che la norma di settore elenca come convertibili.Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto, laddove la legge ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto. Nel caso del permesso di soggiorno per motivi religiosi, invece, la legge non soltanto non vieta di convertire tipologie di permessi anche diverse da quelle espressamente indicate come convertibili, ma consente che il rinnovo del permesso di soggiorno possa avvenire per motivi diversi da quelli originari, senza introdurre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del rilascio.
Il TAR del Lazio ha cosi osservato che, in assenza di una espressa conclusione, la disposizione sulla conversione dei permessi di soggiorno deve essere interpretata alla luce della generale previsione contenuta nel Testo Unico sull’immigrazione, secondo la quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”, ovviamente nel rispetto delle quote di ingresso per le attività lavorative, salvo che per le attività lavorative specificamente disciplinate dal regolamento di attuazione, tra le quali quelle di “infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private”.
Nel caso in questione, infatti, la ricorrente, mentre era in vigore il permesso di soggiorno per motivi religiosi, svolgeva regolare attività lavorativa come infermiera professionale presso una casa di cura privata, e ciò costituisce senza dubbio uno degli “elementi nuovi” che la legge richiede per la conversione del permesso di soggiorno.

Fonte: CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE MIGRAZIONI
centrostudi.migrazioni@comune.palermo.it
“ Osservatorio giuridico - legislativo”