In 10 punti la proposta di riforma in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza per la prossima legislatura.
L’ASGI ritiene doverosa e non più prorogabile una radicale riforma normativa per:
1. DIVERSIFICARE E SEMPLIFICARE GLI INGRESSI.
Modificare il c.d. Decreto Flussi rendendolo annualmente obbligatorio, effettivamente corrispondente alle esigenze occupazionali delle singole regioni, basato su differenti criteri di attribuzione delle quote e in grado di assicurare in tempi rapidi l’ingresso del lavoratore straniero (anche grazie all’inserimento di meccanismi di silenzio-assenso). Introdurre un nuovo canale di ingresso, che consenta ai cittadini stranieri di entrare regolarmente in Italia con un visto per ricerca lavoro (di almeno un anno), con un effettivo incentivo al rientro nel Paese di origine in caso di mancato reperimento di occupazione. Semplificare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche conseguiti all’estero. Incentivate la negoziazione e l’attuazione degli accordi bilaterali volti alla effettuazione dei programmi di formazione professionale nei paesi di origine. Garantire sempre la restituzione dei contributi versati in Italia in caso di definitivo rientro in patria senza diritto a pensione.
Modificare il c.d. Decreto Flussi rendendolo annualmente obbligatorio, effettivamente corrispondente alle esigenze occupazionali delle singole regioni, basato su differenti criteri di attribuzione delle quote e in grado di assicurare in tempi rapidi l’ingresso del lavoratore straniero (anche grazie all’inserimento di meccanismi di silenzio-assenso). Introdurre un nuovo canale di ingresso, che consenta ai cittadini stranieri di entrare regolarmente in Italia con un visto per ricerca lavoro (di almeno un anno), con un effettivo incentivo al rientro nel Paese di origine in caso di mancato reperimento di occupazione. Semplificare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche conseguiti all’estero. Incentivate la negoziazione e l’attuazione degli accordi bilaterali volti alla effettuazione dei programmi di formazione professionale nei paesi di origine. Garantire sempre la restituzione dei contributi versati in Italia in caso di definitivo rientro in patria senza diritto a pensione.
2. INTRODURRE UN MECCANISMO DI REGOLARIZZAZIONE ORDINARIA per ogni singolo cittadino straniero già presente in Italia che dimostri lo svolgimento di una attività lavorativa o importanti legami familiari o affettivi. Assicurare la convertibilità di tutti i tipi di permessi di soggiorno. Trasferire ai Comuni la competenza in materia di rinnovo del titolo di soggiorno. Abrogare l’accordo di integrazione, il contratto di soggiorno, la tassa sul permesso di soggiorno e ogni automatismo preclusivo al mantenimento del titolo di soggiorno.
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3. RAFFORZARE IL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE consentendo delle parziali deroghe ai requisiti reddituali e abitativi, stabilendo per i genitori gli stessi requisiti previsti per il coniuge e favorendo la regolarizzazione dei familiari che vivono già in Italia senza titolo di soggiorno. Garantire a tutti i minori parità di diritti a prescindere dalla nazionalità e dalla condizione giuridica dei genitori. Assicurare anche ai minori con genitori non autorizzati il rilascio di un titolo di soggiorno. Stabilire un sistema uniforme e scientificamente rigoroso per l’accertamento dell’età. Assicurare il diritto al rilascio del titolo di soggiorno al raggiungimento della maggiore età in presenza dei soli requisiti lavorativi e abitativi.
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4. CHIUDERE I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE). Garantire che ogni forma di limitazione della libertà personale sia disposta da un giudice professionale (e non più dai giudici di pace) al pari di quanto previsto per tutti i cittadini italiani e che l’identificazione delle persone socialmente pericolose avvenga durante la detenzione in carcere e non più disponendo un nuovo e ulteriore trattenimento amministrativo. Limitare l’uso delle espulsioni solo per le violazioni più gravi e incentivare il rimpatrio volontario. Sottoporre sempre alla previa approvazione del Parlamento gli accordi di riammissione con i Paesi terzi. Abrogare i reati che puniscono l’ingresso o il soggiorno non autorizzati.
5. ASSICURARE L’EFFETTIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO D’ASILO in tutte le frontiere, soprattutto quelle marittime. Definire un testo unico delle norme in materia di asilo. Garantire sempre ai richiedenti asilo un’accoglienza secondo gli standard dell’UE, anche nelle c.d. zone di sbarco, abolire gli attuali Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). Limitare a ipotesi eccezionali il trattenimento dei richiedenti asilo. Riformare la composizione delle Commissioni Territoriali e la disciplina della protezione umanitaria. Rendere automatico l’accesso al gratuito patrocinio e il diritto di restare in Italia (e di essere accolto) del richiedente asilo che ha presentato un ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria.
6. ASSICURARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE. Completare il riordino delle varie tipologie di procedimento giudiziario antidiscriminatorio. Istituire una Agenzia Nazionale Antidiscriminazione autonoma e indipendente con effettivi poteri di indagine e sanzionatori. Garantire a tutti i cd. apolidi di fatto, già in via amministrativa, il riconoscimento dello status di apolide, nonché il rilascio di un titolo di soggiorno a partire dal momento in cui la richiesta è avanzata e a prescindere da una pregressa residenza. Introdurre con legge statale, una specifica disciplina per la tutela e le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti in Italia.
7. GARANTIRE PARI ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI E PUBBLICO IMPIEGO per i cittadini stranieri, eliminando condizioni e requisiti discriminatori che ostacolano l’accesso a prestazioni sociali di natura assistenziale, così adeguando l’ordinamento italiano ai principi di diritto internazionale ed europeo. Riconoscere il diritto dei cittadini stranieri di accedere al pubblico impiego, salvo nei casi di esercizio di pubblici poteri o di tutela dell’interesse nazionale. Completare il riordino delle varie tipologie di procedimento giudiziario antidiscriminatorio. Istituire una Agenzia Nazionale Antidiscriminazione autonoma e indipendente con effettivi poteri di indagine e sanzionatori.
8. TUTELARE LE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO, garantendo effettive forme di indennizzo, un iniziale “periodo di riflessione”, il rilascio del permesso di soggiorno indipendentemente dalla collaborazione con l'Autorità giudiziaria e la non imputabilità per i reati commessi durante la fase di sfruttamento.
9. GARANTIRE PROCESSI EQUI E UNITARI a tutti i cittadini stranieri, attribuendo esclusivamente al giudice ordinario la competenza di tutti i procedimenti relativi alla condizione giuridica del cittadino straniero (escludendo sia il giudice amministrativo, sia il giudice di pace) e assicurando sempre al cittadino straniero il diritto ad esporre realmente le proprie ragioni. Migliorare la condizione giuridica e le prospettive di stabilizzazione del soggiorno dei cittadini stranieri detenuti in carcere o ammessi a misure alternative alla detenzione.
10. RIFORMARE LA LEGGE SULLA CITTADINANZA E SUL DIRITTO DI VOTO, riconoscendo a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia la possibilità di votare alle elezioni comunali (e delle città metropolitane) e il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana in tempi più brevi e con procedure rapide e trasparenti. Valorizzare il principio dello ius soli. Garantire a tutti i minori e in particolare a quelli nati sul territorio italiano speciali possibilità per un agevole acquisto della cittadinanza italiana.
PARAGRAFO VIII
TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO
Il fenomeno della tratta di esseri umani continua ad essere in espansione, con forme di sfruttamento diversificate, in particolare anche nell’ambito lavorativo.
Per contrastare tale fenomeno, la tutela della vittima deve essere posta in primo piano e per raggiungere tale obiettivo occorre
1) dare piena attuazione alle disposizioni della Direttiva 2011/36 UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, fornendo assistenza e sostegno alle vittime e garantendo effettive forme di indennizzo
2) dare completa attuazione alle disposizioni di cui all’art. 18 T.U. 286/98
3) modificare le vigenti norme nazionali in tema di grave sfruttamento lavorativo che sono del tutto prive di coerenza e organicità e incapaci di tutelare effettivamente le vittime.
Alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, anch'essa oggetto nel corso degli ultimi anni di continue trasformazioni sotto il profilo delle rotte, dell'organizzazione delle reti criminali e delle modalità di coercizione esercitate sulle vittime, si sono sovrapposti ed affermati altri contesti di sfruttamento. Sono diventati oggi più evidenti i fenomeni del grave sfruttamento nell’ambito del lavoro, in particolare in alcuni settori produttivi, dello sfruttamento connesso ad attività illecite o mediante l’impiego nell'accattonaggio. Ancora molto poco visibili ma sicuramente esistenti, inoltre, le vicende di tratta a scopo di prelievo di organi, di accattonaggio, di adozioni illegali internazionali e il matrimonio forzato.
In particolare nel corso di questi ultimi anni è emersa con sempre più evidenza la necessità di tutelare le vittime di quelle forme di grave sfruttamento lavorativo che, sebbene non siano suscettibili di essere ricondotte al crimine della tratta di persone, sono caratterizzate da un'evidente violazione dei principali diritti umani universalmente riconosciuti. Le norme attualmente vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio italiano dei cittadini non appartenenti agli Stati dell’UE, divenute negli anni sempre più rigide, anziché scoraggiare e reprimere il lavoro nero hanno indirettamente contribuito ad alimentare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo di lavoratori a basso costo e privi di ogni garanzia previdenziale e assistenziale, anche perché moltissimi migranti, nel disperato tentativo di raggiungere i nostri confini, si affidano ad organizzazioni che spesso, durante il percorso o giunti a destinazione, li vincolano a situazioni di sfruttamento.
Occorre oggi acquisire gli strumenti per “identificare” le vittime di tratta, meritevoli di una diversa e più ampia tutela sotto molteplici profili, incluso il loro diritto a soggiornare sul territorio. In ogni caso la principale misura del contrasto alla tratta di esseri umani è la protezione delle vittime. Essere in grado di identificare e dunque proteggere una vittima significa acquisire un elemento utile, se non determinante, per le indagini volte a reprimere il fenomeno criminale.
Perciò occorre favorire la corretta applicazione delle norme già vigenti a tutela delle vittime e dare completo recepimento alle norme comunitarie e sovranazionali nellordinamento italiano.
Inoltre negli ultimi anni a fronte del costante lavoro delle organizzazioni che offrono tutela e assistenza alle vittime di tratta e grave sfruttamento, si è assistito ad un crescente disinteresse delle istituzioni nei confronti di questo tema e ad un depotenziamento del sistema che invece contribuisce a prevenire e contrastare i fenomeni di sfruttamento dell’immigrazione irregolare. Occorre invece ripristinare gli organismi di controllo e monitoraggio del fenomeno e consentire agli enti del pubblico e del privato sociale che da anni realizzano i programmi di protezione a tutela delle vittime di continuare ad offrire i loro servizi mediante un adeguato sostegno strutturale e finanziario.
In questa prospettiva occorre:
1. Recepire pienamente le norme della Direttiva 2011/36 UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, con particolare riguardo per:
a. la corretta definizione del reato di tratta, anche mediante la modifica degli artt. 600 e 601 del codice penale in linea con quanto previsto dalla direttiva UE;
b. il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti delle vittime coinvolte in attività criminali;
c. la necessità di fornire assistenza e sostegno alle vittime indipendentemente dalla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
d. la garanzia di effettive forme di indennizzo alle vittime dei reati connessi alla tratta degli esseri umani e alle altre forme di grave sfruttamento.
2. Garantire l'effettivo accesso delle vittime ai sistemi di protezione esistenti dalla normativa esistente (art. 18 del testo unico delle leggi sull’immigrazione approvato con D. Lgs. 286/98 e art. 13 L. n. 228/2003) mediante:
a. l'introduzione nell'art. 18 D.Lgs. 286/98 di una chiara disposizione che preveda il rilascio del titolo di soggiorno indipendentemente dalla collaborazione della vittima con l'Autorità Giudiziaria, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2011/36 UE;
b. l'introduzione di una norma relativa al c.d. “periodo di riflessione” previsto dalle direttive 2004/81 UE e 2011/36 UE, affinché sia garantito alle potenziali vittime di tratta la possibilità di riprendersi e sottrarsi realmente ai propri sfruttatori senza che in tale periodo possa essere disposta o eseguita alcuna misura di allontanamento;
c. la riorganizzazione e l'istituzione degli appositi organismi di controllo e monitoraggio del fenomeno;
d. la previsione di consistenti stanziamenti finanziari dei relativi progetti di assistenza ed integrazione sociale.
3. Rafforzare la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo per dare tutela effettiva dei diritti delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo e rimediare al recepimento inadeguato e incompleto da parte del D. Lgs n. 109/2012 della Direttiva 2009/52 UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e perciò, occorrono:
a. modifiche dei reati previsti dalle vigenti norme sulle situazioni di grave sfruttamento lavorativo (art. 22 c. 12 bis del testo unico delle norme sull’immigrazione approvato con il d. lgs. n 286/98, come modificato dal d. lgs. n. 109/2012; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603 bis cod. pen.) oggi del tutto prive di coerenza e organicità e incapaci di prevenire e reprimere effettivamente le norme di grave sfruttamento lavorativo, prevedendo anche il rilascio del permesso di soggiorno anche indipendentemente dalla collaborazione della vittima straniera nel relativo procedimento penale;
b. interventi integrativi, anche tramite disposizioni regolamentari, al fine di una piena attuazione di tutte le disposizioni della Direttiva stessa, anche per assicurare informazioni e tutele ai lavoratori sfruttati e sulle possibilità di denunciare i rapporti irregolari, di recuperare retribuzioni e contributi previdenziali evasi e di ottenere assistenza e un permesso di soggiorno se sprovvisti;
c. implementazione su tutto il territorio nazionale di un piano di effettive e costanti verifiche sulle situazioni lavorative che prevenga e contrasti effettivamente i datori di lavoro senza scrupoli e gli sfruttatori e favorisca la collaborazione dei lavoratori stranieri sfruttati, anche se in condizione di soggiorno irregolare.
ASGI- proposte di riforma legislativa per la legislatura 2013-2018 - Gennaio 2013
Fonte: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2550&l=it