Programma Educazione alla Pace presentato da Tindara Ignazzitto - Consulta per la Pace di Palermo

Programma di Educazione alla Pace - TPRF

mercoledì 14 luglio 2010

Forum delle Associazioni familiari. Progetto Con-Tatto. Contributo del Centro Studi e Documentazione sulle Migrazioni del Comune di Palermo

Comune di Palermo - Settore Servizi Socioassistenziali
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE MIGRAZIONI
centrostudi.migrazioni@comune.palermo.it
Newsletter realizzata grazie al progetto “Osservatorio giuridico-legislativo”

Il Forum delle Associazioni familiari, ha avviato un progetto denominato “Con-tatto”, finanziato con i Fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e avente per tema proprio la migrazione.

Abbiamo ritenuto opportuno predisporre lo schema, di seguito riportato, relativo alla legislazione Sul DIRITTO ALLA UNITA’ FAMILIARE, perché lo riteniamo un contributo utile non solo alla ricerca che il Forum delle associazioni familiari sta svolgendo ma anche al tema complessivo sulla famiglia e l’immigrazione: sempre di più soggetto di mediazione interculturale.

Da cosa è disciplinato in Italia il diritto dello straniero all’unità familiare?
Dagli articoli 28.29,29bis, 30 e 31 del Testo Unico Immigrazione. Condizioni, presupposti e termini per completare le relative procedure amministrative sono state modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

Chi ha diritto ad accedere, o mantenere o riacquistare l’unità familiare?
L’art. 28, comma 1 T.U., prevede che lo straniero deve essere in possesso del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno, purché di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Chi non può accedere a tale diritto?
I lavoratori stagionali, nonché tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare per breve periodo al fine di svolgere attività occasionali.

Cosa accade se il ricongiungimento viene richiesto, per familiare straniero, da cittadini italiani o dell’Unione Europea?
Si applicano le disposizioni del D.l.vo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve quelle più favorevoli previste dal Testo Unico di cui al D.l.vo 286/1998 e dal D.P.R. 394/1999.

Per quali familiari può essere richiesto il ricongiungimento?

CONIUGE, non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni. IMPORTANTE: IL PARTNER NON LEGATO DA VINCOLI DI MATRIMONIO, NON PUO’ BENEFICIARE DEL RICONGIUNGIMENTO.
Non è ammesso il ricongiungimento del coniuge qualora il soggetto interessato sia coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. (comma 1 ter dell’art.29. T-U- (inserito dall’art. 1, comma 22 lett. s), L. 94/2009).

FIGLI MINORI, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 ani, al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. (sull’argomento dell’affidamento è in corso un approfondimento sul tema dell’affidamento volontario correlato ad aspetti particolari del diritto familiare straniero e rilevanza o meno dell’istituto musulmano della Kafalah).

FIGLI MAGGIORENNI a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenza di vita.

GENITORI a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza. NON E’ CONSENTITO IL RICONGIUNGIMENTO DELL’ASCENDENTE QUALORA IL SOGGETTO INTERESSATO SIA CONIUGATO CON UN CITTADINO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE CON ALTRO CONIUGE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

Se vi sono difficoltà a documentare i presupposti di parentela o vi sono fondati dubbi sulla autenticità della documentazione?
Le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, sulla base dell’esame del D.N.A.( ART. 29, comma 1 bis, T.U.).

IMPORTANTE: Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso o la permanenza, per un periodo di tempo determinato, del familiare di un minore che si trova in Italia, se ricorrono gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore e tenuto conto dell’età e delle sue condizioni di salute. Al familiare autorizzato all’ingresso, ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ex articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 3 bis, un permesso per assistenza minori, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni.

Quali sono le condizioni e le modalità per l’esercizio del diritto all’unità familiare?
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, T.U., lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare, salvo che si tratti di rifugiato, deve dimostrare la disponibilità di:

UN ALLOGGIO conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare del’alloggio nel quale il minore abiterà;

UN REDDITO minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni o per il ricongiungimento di due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;

UNA ASSICURAZIONE sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Dove si presenta la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare?
Tutta la documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3 dell’art. 29, deve essere presentata allo sportello unico presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.

Il rilascio del visto in favore del familiare per il quale è stato ottenuto il nulla osta al ricongiungimento, è subordinato naturalmente all’ effettivo accertamento dell’autenticità della documentazione , da parte dell’autorità consolare italiana competente al rilascio del visto ( artt. 29, comma 7, T.U. e 6, comma 1 D.P.R. 394/1999).

Quali sono i tempi di rilascio?
Il nulla osta è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 8 dell’art. 29 T.U. (cosi sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. u, L. 94/2009).

Cosa si può fare contro il diniego del nulla osta?
Avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricordo al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, IL QUALE PROVVEDE, SENTITO L’INTERESSATO, NEI MODI DI CUI AGLI ARTICOLI 737 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ATTENZIONE: GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO SONO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (art. 30, comma 6, T.U.).

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