Programma Educazione alla Pace presentato da Tindara Ignazzitto - Consulta per la Pace di Palermo

Programma di Educazione alla Pace - TPRF

Visualizzazione post con etichetta ricongiungimento familiare. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ricongiungimento familiare. Mostra tutti i post

venerdì 3 giugno 2011

Class action contro il Viminale per i diritti degli immigrati

Ostacoli burocratici, questure che prendono tempo, pratiche di rinnovo che si smarriscono o si perdono

ROMA. Novanta giorni di tempo al ministero dell’Interno per un intervento chiarificatore che faccia in modo che i tempi previsti dalla legge per l’ottenimento della cittadinanza italiana o dei ricongiungimenti familiari siano effettivamente rispettati. Sono i termini della diffida inviata dalla Cgil con il suo patronato Inca e Federconsumatori, al Viminale sotto forma di class action a tutela degli immigrati residenti in Italia.

L’obiettivo è quello di mutare la prassi attuale, con i cittadini stranieri costretti ad attendere oltre i termini previsti dalla legge per ottenere diritti che sulla carta sono sanciti ma nella pratica vengono ancora negati.

L'idea, presentata oggi in conferenza stampa, nasce dall’esperienza sul campo del sindacato e del patronato, entrati in contatto con decine di migliaia di immigrati che hanno avuto la necessità di assistenza e di tutela nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, nelle pratiche di rinnovo o di rilascio del permesso di soggiorno, nelle procedure di regolarizzazione della posizione lavorativa, nelle richieste di ricongiungimento familiare. Già numerose azioni di tutela e vertenze individuali sono state svolte nel corso degli anni, ma ora viene messa in atto un’azione collettiva “per il ripristino della correttezza e dell’efficienza dei procedimenti amministrativi”. Il riferimento è soprattutto alla “sistematica e gravissima violazione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi”: la legge prevede che le procedure di naturalizzazione debbano concludersi entro due anni dalla presentazione della domanda ma in concreto vi sono casi di attese di tre, quattro e più anni senza alcun cenno di riscontro da parte dell’Amministrazione.

Un disservizio, precisa la Cgil, ancor più grave alla luce del contributo di 200 euro che i richiedenti versano all’atto della domanda dal 2009, una vera e propria “tassa” senza alcun ritorno in termini di efficienza della procedura. La Cgil ha messo insieme 63 casi, fra i tanti segnalati, che costituiscono oggetto della class action insieme ad una decina di casi di rilascio del titolo di soggiorno permanente ai familiari. Si tratta, in questo caso, del diritto per i familiari (genitori e figli) di lungo soggiornanti, di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno a carattere permanente: “Molte questure – denuncia la Cgil – si ostinano a procrastinare la concessione del titolo fino a che ciascuno dei familiari non abbia autonomamente maturato il requisito della presenza ultraquinquennale sul territorio italiano”.

Di fronte a questa realtà, Cgil, Inca e Federconsumatori hanno inviato diffida al ministero dell’Interno che è tenuto a fornire risposta entro 90 giorni dal ricevimento. In assenza di risposta o con risposta insoddisfacente, può essere promossa entro un anno una vera e propria azione di classe in sede giurisdizionale innanzi al Tar del Lazio, alla quale possono partecipare tutti coloro che versano nella situazione analizzata. Il Tar emette una sentenza che può accertare la violazione con un ordine di rimozione del disservizio. E proprio questo, immediatamente dal Viminale o successivamente attraverso il Tar, è l’obiettivo della Cgil: fare in modo che i tempi che la legge indica siano effettivamente rispettati. In seguito alla delibera del Tar, peraltro, potrà eventualmente essere svolta un’ulteriore azione per il risarcimento dei danni subiti: un’intenzione per il momento non prioritaria e che – viene assicurato – se il principio sarà riconosciuto, a suo tempo verrà realizzata.

di Redattore Sociale





mercoledì 14 luglio 2010

Forum delle Associazioni familiari. Progetto Con-Tatto. Contributo del Centro Studi e Documentazione sulle Migrazioni del Comune di Palermo

Comune di Palermo - Settore Servizi Socioassistenziali
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE MIGRAZIONI
centrostudi.migrazioni@comune.palermo.it
Newsletter realizzata grazie al progetto “Osservatorio giuridico-legislativo”

Il Forum delle Associazioni familiari, ha avviato un progetto denominato “Con-tatto”, finanziato con i Fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e avente per tema proprio la migrazione.

Abbiamo ritenuto opportuno predisporre lo schema, di seguito riportato, relativo alla legislazione Sul DIRITTO ALLA UNITA’ FAMILIARE, perché lo riteniamo un contributo utile non solo alla ricerca che il Forum delle associazioni familiari sta svolgendo ma anche al tema complessivo sulla famiglia e l’immigrazione: sempre di più soggetto di mediazione interculturale.

Da cosa è disciplinato in Italia il diritto dello straniero all’unità familiare?
Dagli articoli 28.29,29bis, 30 e 31 del Testo Unico Immigrazione. Condizioni, presupposti e termini per completare le relative procedure amministrative sono state modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

Chi ha diritto ad accedere, o mantenere o riacquistare l’unità familiare?
L’art. 28, comma 1 T.U., prevede che lo straniero deve essere in possesso del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno, purché di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Chi non può accedere a tale diritto?
I lavoratori stagionali, nonché tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare per breve periodo al fine di svolgere attività occasionali.

Cosa accade se il ricongiungimento viene richiesto, per familiare straniero, da cittadini italiani o dell’Unione Europea?
Si applicano le disposizioni del D.l.vo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve quelle più favorevoli previste dal Testo Unico di cui al D.l.vo 286/1998 e dal D.P.R. 394/1999.

Per quali familiari può essere richiesto il ricongiungimento?

CONIUGE, non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni. IMPORTANTE: IL PARTNER NON LEGATO DA VINCOLI DI MATRIMONIO, NON PUO’ BENEFICIARE DEL RICONGIUNGIMENTO.
Non è ammesso il ricongiungimento del coniuge qualora il soggetto interessato sia coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. (comma 1 ter dell’art.29. T-U- (inserito dall’art. 1, comma 22 lett. s), L. 94/2009).

FIGLI MINORI, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 ani, al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. (sull’argomento dell’affidamento è in corso un approfondimento sul tema dell’affidamento volontario correlato ad aspetti particolari del diritto familiare straniero e rilevanza o meno dell’istituto musulmano della Kafalah).

FIGLI MAGGIORENNI a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenza di vita.

GENITORI a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza. NON E’ CONSENTITO IL RICONGIUNGIMENTO DELL’ASCENDENTE QUALORA IL SOGGETTO INTERESSATO SIA CONIUGATO CON UN CITTADINO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE CON ALTRO CONIUGE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

Se vi sono difficoltà a documentare i presupposti di parentela o vi sono fondati dubbi sulla autenticità della documentazione?
Le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, sulla base dell’esame del D.N.A.( ART. 29, comma 1 bis, T.U.).

IMPORTANTE: Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso o la permanenza, per un periodo di tempo determinato, del familiare di un minore che si trova in Italia, se ricorrono gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore e tenuto conto dell’età e delle sue condizioni di salute. Al familiare autorizzato all’ingresso, ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ex articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 3 bis, un permesso per assistenza minori, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni.

Quali sono le condizioni e le modalità per l’esercizio del diritto all’unità familiare?
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, T.U., lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare, salvo che si tratti di rifugiato, deve dimostrare la disponibilità di:

UN ALLOGGIO conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare del’alloggio nel quale il minore abiterà;

UN REDDITO minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni o per il ricongiungimento di due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;

UNA ASSICURAZIONE sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Dove si presenta la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare?
Tutta la documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3 dell’art. 29, deve essere presentata allo sportello unico presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.

Il rilascio del visto in favore del familiare per il quale è stato ottenuto il nulla osta al ricongiungimento, è subordinato naturalmente all’ effettivo accertamento dell’autenticità della documentazione , da parte dell’autorità consolare italiana competente al rilascio del visto ( artt. 29, comma 7, T.U. e 6, comma 1 D.P.R. 394/1999).

Quali sono i tempi di rilascio?
Il nulla osta è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 8 dell’art. 29 T.U. (cosi sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. u, L. 94/2009).

Cosa si può fare contro il diniego del nulla osta?
Avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricordo al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, IL QUALE PROVVEDE, SENTITO L’INTERESSATO, NEI MODI DI CUI AGLI ARTICOLI 737 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ATTENZIONE: GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO SONO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (art. 30, comma 6, T.U.).

Bookmark and Share