Programma Educazione alla Pace presentato da Tindara Ignazzitto - Consulta per la Pace di Palermo

Programma di Educazione alla Pace - TPRF

domenica 20 maggio 2012

ASGI/UNAR: La normativa sulle borse di studio per il perfezionamento all’estero incompatibile con il diritto dell’Unione europea e con il T.U.immigrazione

17.05.2012

UNAR: La normativa sulle borse di studio per il perfezionamento all’estero incompatibile con il diritto dell’Unione europea e con il T.U.immigrazione

 
L’UNAR raccomanda la disapplicazione della clausola di cittadinanza ed invita alla modifica della legge.
 
 
Con un parere diffuso  il 10 maggio scorso (n. 109 dd. 3 maggio 2012), l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’Autorità nazionale Anti-Discriminazioni presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha risposto ad una segnalazione inviata dal Servizio Anti-discriminazioni dell’ASGI riguardante  i profili discriminatori della normativa nazionale in materia di borse di studio per il perfezionamento all’estero, di cui all’art. 5  della legge 30 novembre 1989, n. 398 (“Norme in materia di borse di studio universitarie”, pubblicata in G.U. 14.12.1989, n. 291). Detto  articolo, al comma 2, prevede, infatti,  il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’accesso a tale beneficio (“Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con relativa indicazione dei corsi e della durata”).

L’UNAR, nel suo parere, evidenzia il contrasto della clausola di cittadinanza italiana innanzitutto con il principio di libera circolazione, uguaglianza e parità di trattamento  dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari di cui alle norme di fonte primaria e derivata del diritto dell’Unione europea. L’UNAR ricorda come tali norme del diritto europeo abbiano una validità diretta ed immediata nell’ordinamento italiano,  implicando di conseguenza, nei rapporti “verticali” tra autorità statali e cittadini, l’obbligo per le autorità giurisdizionali ed amministrative italiane di disapplicare le norme interne incompatibili. Di conseguenza, l’UNAR rivolge un invito agli Atenei italiani, a cominciare dall’Università “La Sapienza” di Roma che aveva recentemente indetto un bando per l’assegnazione di queste borse di studio, a disapplicare per i bandi di futura pubblicazione il requisito della cittadinanza italiana o altri  criteri o requisiti incompatibili con la normativa comunitaria, tra cui la clausola per cui il cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea non potrebbe avvalersi della borsa di studio per un percorso formativo nel suo paese di origine e di cittadinanza (clausola già dichiarata incompatibile con il diritto UE con   la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Carmina di Leo, cittadina italiana residente in Germania, contro il Land di Berlino,  dd. 13.11.1990,  causa C-308/89).

L’UNAR tuttavia ricorda come la disapplicazione delle norme interne incompatibili con quelle comunitarie non costituisce una soluzione soddisfacente, in quanto non produce alcun effetto sull’esistenza delle ultime. Ne consegue che  le  soluzioni in grado di avere un ‘efficacia erga omnes dovrebbero essere l’emanazione di una direttiva del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca rivolta a tutti gli atenei italiani per la disapplicazione del requisito di cittadinanza di cui all’art. 5 c. 2 della legge n. 389/89 ed una concertazione tra gli uffici legislativi dei diversi ministeri per l’avvio di un procedimento di revisione legislativa della normativa di riferimento. L’UNAR, pertanto, auspica e raccomanda ai soggetti interpellati di agire in questa direzione.

Nel suo parere l’UNAR ritiene che sia parimenti illegittima l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea dalla possibilità di concorrere alle borse di studio erogate dagli Atenei italiani per il perfezionamento all’estero. A tale riguardo, l’UNAR  evidenzia come  la clausola di cittadinanza italiana prevista dalla normativa specifica del 1989 dovrebbe ritenersi superata per effetto del principio di parità di trattamento in materia di istruzione universitaria e relativi interventi per il diritto allo studio previsto dall’art. 39 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98) a favore degli stranieri titolari dei permessi di soggiorno menzionati  nell’art. 39 c. 5 del d.lgs. n. 286/98 (carta di soggiorno,  per motivi di lavoro, familiari, asilo politico, umanitario ovvero regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso del titolo di studio superiore conseguito in Italia).

Come si è detto, il parere dell’UNAR giunge a seguito di una segnalazione compiuta dal servizio anti-discriminazioni dell’ASGI.

Dopo aver compiuto un sommario monitoraggio delle prassi in uso in diversi Atenei italiani, l’ASGI ha rilevato  una situazione diversificata, riassumibile nelle seguenti fattispecie:
a) atenei che continuano ad applicare integralmente la clausola di cittadinanza italiana ai fini dell’accesso a tali borse di studio, escludendo dunque non solo i cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea, ma anche gli stessi cittadini di Paesi membri dell’UE e i loro familiari
b) atenei che disapplicano la clausola di cittadinanza italiana nei confronti dei soli cittadini di altri Paesi membri dell’UE, ammettendo quest’ultimi a parità di condizioni con i cittadini italiani e senza restrizioni aggiuntive;
c) atenei che disapplicano la clausola di cittadinanza italiana nei confronti dei soli cittadini di altri Paesi membri dell’UE, ammettendo quest’ultimi al beneficio tuttavia a condizioni aggiuntive e più restrittive rispetto  a quelle previste per i cittadini italiani.

Nella sua memoria, l’ASGI  aveva sottolineato come la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea abbia chiarito da lungo tempo ormai come  non sia compatibile con le norme di diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori di Paesi membri e dei loro familiari, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi, e sul corrispondente principio di parità di trattamento nell’accesso ai benefici e alle prestazioni sociali e, specificamente a quelli relativi all’istruzione, una normativa nazionale che limiti tale parità di trattamento ai soli sussidi all’istruzione impartita nel Paese ospitante, escludendo invece i sussidi per la partecipazione a corsi di istruzione e perfezionamento in Paesi esteri, ivi compresa la situazione in cui il cittadino comunitario residente nel Paese ospitante o il suo familiare richiedano un sussidio per la partecipazione a corsi di istruzione nel Paese di cui possiedano la cittadinanza. Si veda in proposito  la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Carmina di Leo, cittadina italiana residente in Germania, contro il Land di Berlino,  dd. 13.11.1990, nella causa C-308/89.

Il servizio anti-discriminazioni dell’ASGI ritiene inoltre che la clausola di cittadinanza italiana per l’accesso al beneficio dovrebbe essere disapplicata anche per i cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti in virtù del principio di parità di trattamento  contenuto nella direttiva europea n. 109/2003/CE.

Infine, il servizio anti-discriminazione dell’ASGI non ritiene che vi siano fondati motivi di ragionevolezza tali da giustificare l’esclusione  dal beneficio dei cittadini di Paesi terzi in generale, se regolarmente soggiornanti in Italia e che pertanto detta esclusione possa configurare una discriminazione contraria all’art. 43 del T.U. immigrazione.

L’ASGI ha inviato pure un esposto alla Commissione europea chiedendo che questa avvii un’indagine conoscitiva finalizzata all’eventuale apertura di un procedimento d’infrazione del diritto UE contro l’Italia.
a cura di Walter Citti, servizio anti- discriminazioni, progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS